Chi è coinvolto dall’accordo fiscale con la Svizzera e quanto pagherà: passo dopo passo le nuove regole

Le domande Ecco cosa prevede l’accordo fiscale e come compilare la dichiarazione

Torniamo dunque su cosa prevede l’accordo fiscale, punto per punto. Lo facciamo con l’ausilio delle spiegazioni elaborate dall’Ocst e da Andrea Puglia.

NUOVI FRONTALIERI. Prima di tutto, a chi si riferisce la tassazione dell’accordo, chi sono cioè i nuovi frontalieri? Sono persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l’entrata in vigore dell’accordo, ossia dopo il 17 luglio 2023.

QUANTO PAGHERANNO. E che cosa comporterà questa definizione? I nuovi frontalieri pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo aliquote che saranno pari all’80% di quelle ordinarie) e poi dovranno poi versare l’Irpef in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato nella Confederazione Elvetica. «Grazie al sindacato, ai “nuovi frontalieri” spetteranno comunque delle importanti agevolazioni fiscali negoziate all’interno della Legge italiana n. 83/2023» osserva a questo proposito il sindacato Ocst.

QUANDO. Dal primo gennaio 2024 è scattato per loro il nuovo meccanismo di tassazione concorrente. La prima tassazione in Italia sarà tangibile dunque nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nel 2024.

COME SI FA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione dei redditi in Italia sarà eseguita con uno scambio di dati tra Italia e Svizzera. L’Autorità fiscale elvetica trasmette all’Italia entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni del “nuovo frontaliere”, sempre riferendosi all’anno prima. A sua volta l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del lavoratore una dichiarazione dei redditi precompilata. Questa potrà essere accettata o modificata nel Caf: un esempio citato dal sindacato è la chance di far valere i propri oneri detraibili.

I VECCHI FRONTALIERI. Sono quelli che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno queste avuto queste caratteristiche. Ovvero residenza fiscale nei Comuni di confine (entro i 20 chilometri dal confine), rientro giornaliero tra Italia e Svizzera, datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese e che ha regolarmente annunciato il dipendente all’Ufficio imposte alla fonte del relativo Cantone.

Per loro, non cambierà nulla. Sono stati infatti esclusi dall’accordo. Per loro vale il regime transitorio, cioè andranno avanti a essere tassati solo in Svizzera fino alla pensione: non importa se cambieranno posto di lavoro o avranno periodo in cui saranno disoccupati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA