La “casetta” sul lungolago
Il Tar dà torto al Comune

Secondo i giudici non si comprende quali siano i supposti profili di incompatibilità paesaggistica. L’annullamento della concessione costituisce un “pregiudizio grave e irreparabile all’attività imprenditoriale

Il Tar di Milano ha accolto il ricorso promosso dalla società Chops srl contro il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico che aveva spinto il Comune a imporre lo smantellamento della ormai celebre “casetta” sul lungolago degli Amici di Como. Il provvedimento è abbastanza “tranchant” nei confronti dell’amministrazione. In sostanza si dice che illegittimo per travisamento dei presupposti di diritto. Dice il Tar che, in sostanza, non si comprende quali siano i supposti profili di incompatibilità paesaggistica, e che anzi l’annullamento della concessione costituisce un “pregiudizio grave e irreparabile all’attività imprenditoriale” della Chops, che aveva peraltro anche proceduto all’assunzione di nove dipendenti per la “stagione” estiva. Così gli avvocati Daniele Lucchetti e Massimo Ambrosetti: “Al di là della soddisfazione personale per il risultato, non possiamo che augurarci che ora l’amministrazione non voglia compiere ulteriori atti di forza e non ostacoli l’attuazione del provvedimento e l’immediata riedificazione della casetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA