Paratie, il fermo cantiere
costa 8000 euro al giorno

Nel contratto si quantifica in 1085 giorni il termine per la conclusione dell'opera (già scaduto a gennaio, ma su questo hanno pesato gli stop imposti dal Comune) e si prevede una penale di 7.755 euro per ogni giorno di ritardo. Soldi che, a questo punto, potrebbe essere la stessa azienda a chiedere al Comune

COMO Non c'è solo l'ombra del fallimento della società che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione delle paratie antiesondazione, la veneziana Sacaim, a creare nuvole nere sul destino del cantiere. La spa è attualmente in amministrazione straordinaria, guidata dal commissario Marco Cappelletto, nominato dal ministro dello Sviluppo economico. L'avvocato di Venezia ha sulla scrivania le pratiche che riguardano i 150 cantieri aperti in tutta Italia dalla società, inclusa ovviamente quella sul cantiere delle paratie.
Il commissario - entro due mesi - presenterà una relazione dettagliata al tribunale e, a quel punto, si deciderà se sussistono le condizioni per un piano di risanamento aziendale. È chiamato a controllare i conti, a incassare i crediti che Sacaim vanta e a valutare la sostenibilità della prosecuzione dei lavori.
E per quanto riguarda Como le possibilità di incassare dei soldi e abbandonare i lavori non è remota. Andando con ordine c'è innanzitutto il nodo delle penali. Nel contratto si quantifica in 1085 giorni il termine per la conclusione dell'opera (già scaduto a gennaio, ma su questo hanno pesato gli stop imposti dal Comune) e si prevede una penale di 7.755 euro per ogni giorno di ritardo. Soldi che, a questo punto, potrebbe essere la stessa azienda a chiedere al Comune, visto che sono stati ampiamente superati i sei mesi di fermo cantiere a disposizione dell'amministrazione comunale.
Ma l'azienda potrebbe addirittura stracciare il contratto. Lo prevede l'articolo 16 che regolamenta la sospensione e la ripresa dei lavori. Nel dettaglio si legge che «il responsabile unico del procedimento (nel caso di Palazzo Cernezzi l'ingegner Antonio Ferro, ndr) potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi».


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