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Martedì 31 Gennaio 2012
Zambrotta, io non pago
Solo cartelli di cantiere
L'avvocato del calciatore replica alla richiesta del Comune: «Solo cartelli di cantiere obbligatori per legge, non insegne pubblicitarie
Con questa motivazione, l'avvocato Giulio Di Matteo respinge la pretesa del Comune di far pagare a Gianluca Zambrotta l'imposta di pubblicità sui cartelloni affissi nello spazio arredato del nuovo lungolago.
La lettera dell'avvocato è stata protocollata venerdì scorso a Palazzo Cernezzi ed è la risposta al legale del Comune, Maria Antonietta Marciano. « L'imposta sulla pubblicità è dovuta - argomenta l'ufficio legale del Comune - poiché la norma afferma come qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico è idoneo a far conoscere il nome, l'attività e il prodotto di un'azienda indiscriminatamente e ad una massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti ai quali si rivolge ». In altre parole, secondo il Comune, Zambrotta ha diffuso un messaggio pubblicitario ad alto impatto, per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e delle ditte che hanno lavorato per lui. Ha promosso una domanda di beni e servizi. Ha sponsorizzato il Comune? Da sponsor deve assumersi gli oneri amministrativi e fiscali.
«Una tassa sulla generosità, su un'opera donata alla comunità comasca», così l'avvocato definisce l'imposta notificata dal Comune: il calciatore e campione del mondo, attraverso la sua Società Young Boys si era sostituita all'Ente a propria cura e spesa, nella realizzazione dei lavori pubblici necessari per la riapertura provvisoria della passeggiata a lago, nell'estate 2011.
Fu stipulato un contratto di sponsorizzazione tra il Comune e la Società di Zambrotta e da nessuna parte, dice Di Matteo, è stata pattuita l'imposta di pubblicità. Fu invece pattuito che il Comune concedeva gli spazi e l'installazione dei cartelli pubblicitari; lo sponsor avrebbe eseguito i lavori e avrebbe gestito gli spazi.
« L'aspetto più rilevante: Young Boys non ha usato gli spazi per fini pubblicitari - sottolinea Di Matteo - ma perché tenuto per legge ad esporre il nominativo della Società che finanziava e stava eseguendo l'opera pubblica, insieme a quello di tutti gli altri fornitori ed impiantisti, nonché il nominativo del progettista, del direttore dei lavori e così via ».
L'avviso non era un messaggio pubblicitario, né voleva promuovere un bene di consumo, dice la lettera. Era un atto dovuto per legge, come sono atti dovuti tutti i cartelli dei cantieri edili: sono avvisi al pubblico sui lavori edilizi ed urbanistici; non fanno pubblicità a nessuno, afferma l'avvocato, ma rispettano i principii della pubblicità e della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.
Leggi l'approfondimento su La Provincia in edicola martedì 31 gennaio
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