Cronaca
Mercoledì 28 Novembre 2018
Decreto sicurezza
Ecco il testo completo
Le nuove norme anche in materia di immigrazione
Ecco i principali contenuti del decreto sicurezza, voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini e approvato dal Parlamento
Articolo 1
Viene cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che aveva la durata di due anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale. Al suo posto vengono introdotti permessi per “protezione speciale” (un anno), “per calamità naturale nel Paese di origine” (sei mesi), “per condizioni di salute gravi” (un anno), “per atti di particolare valore civile” e “per casi speciali” (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo).
Articolo 2
La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni, periodo ritenuto necessario all’accertamento dell’identità e della nazionalità del migrante.
Articolo 6
L’articolo 6 assegna al Fondo rimpatri del Viminale le somme stanziate con la legge di bilancio per programmi di rimpatrio volontario assistito: 500 mila euro per il 2018, un milione e mezzo per il 2019, un milione e e mezzo per il 2020.
Articolo 7
il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva (articolo 7) anche per i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Tra i reati di “particolare allarme sociale” sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.
È prevista l’adozione, con decreto del ministero dell’Interno, di una lista dei Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi.
Articolo 8
il decreto (articolo 8) dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza “gravi e comprovati motivi” nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.
Esame domande più celeri
Per accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale, il questore dà comunicazione alla Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità. L’eventuale ricorso non sospende l’efficacia del diniego.
Articolo 12
L’articolo 12 ridisegna lo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito con i Comuni): vi avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati. Per snellire le procedure di registrazione e gestione dei migranti, vengono istituite a partire dal primo gennaio 2019 dieci nuove Commissioni territoriali per l’esame delle domande.
Articolo 14
la revoca della cittadinanza italiana (articolo 14) scatta anche per i colpevoli di reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Tempi raddoppiati (4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.
Articolo 15
Viene meno (articolo 15) la possibilità del gratuito patrocinio nei casi in cui il ricorso del migrante contro il diniego della protezione sia dichiarato improcedibile o inammissibile.
Articolo 16
Allargati ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori (stalking) i reati per i quali può essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con controllo mediante il braccialetto elettronico.
Articolo 17
Al fine di ridurre il rischio di attentati con veicoli lanciati sulla folla, i gestori delle attività di autonoleggio saranno tenuti (articolo 17) a comunicare - alla stipula del contratto e comunque con “congruo anticipo” rispetto alla consegna - i dati identificativi dei clienti alle forze di polizia per i controlli incrociati nelle banche dati.
È estesa alle Polizie locali di comuni con più di 100 mila abitanti la sperimentazione delle “armi ad impulsi elettrici”, i cosiddetti Taser. I vigili urbani impegnati in controlli stradali potranno anche accedere alle banche dati delle forze dell’ordine per verifiche dell’identità.
Sicurezza stadi, più costi per i club
È incrementata la contribuzione delle società di calcio per l’ordine pubblico durante le partite: soglia minima al 5% e al massimo al 10% dei ricavi della vendita dei biglietti.
Articolo 20 e 21
Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’applicazione del cosiddetto “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive): viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari.
Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l’ostruzione o l’ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo, mentre “l’invasione di terreni o edifici” viene punita con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se commessa da cinque o più persone.
Articoli 29 e 37
Vengono incrementate (di 5 milioni di euro) le risorse per le Commissioni incaricate di gestire gli enti sciolti per mafia (articolo 29) e viene rivista l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articolo 37), che potrà avere fino a quattro sedi secondarie. L’articolo 37 invece liberalizza la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi anche ai privati (con rigorosi controlli a garanzia che il bene non torni in mani sbagliate) e prevede l’istituzione presso il Mef di un Fondo per i provvedimenti normativi di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e forze armate.
Articolo 34
L’articolo 34 fissa l’incremento (5,9 milioni per il 2019 e 5 milioni a decorrere dal 2020) degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco.
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