È l’ora delle scelte: seggi elettorali aperti dalle 7. Ecco come si vota

Elezioni comunali Tutte le informazioni utili per scegliere i nuovi sindaci domenica. Vademecum per le urne: dagli orari di apertura alle regole Covid

Quando si vota, come e cosa serve per poter esercitare il proprio diritto di scelta democratica. Ecco tutto quel che serve sapere per la domenica elettorale.Orari apertura seggi

Si vota dalle 7 alle 23

Le urne aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 23 di domenica 12 giugno. Alla chiusura dei seggi si procederà allo spoglio delle schede per il referendum, mentre i dati delle elezioni comunali inizieranno a essere conteggiati dalle ore 14 di lunedì

Tessera elettorale

Bisogna presentarsi alle urne muniti della propria tessera elettorale. In caso di smarrimento o di esaurimento dei timbri massimi possibili, la tessera si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza. L’ufficio elettorale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

Dove votare

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Tuttavia è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune.

Elettori non deambulanti

La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista anche per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.

Per le persone disabili il Comune di Como mette a disposizione il servizio di accompagnamento al seggio: per necessità urgenti è possibile chiamare nella giornata di domenica il 3357230056 dalle 7.30 alle 19.30.

Ricoverati in ospedale

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Elettori positivi al Covid

Nelle spiegazioni ufficiali, il Viminale ha precisato che per poter votare, le persone positive al Covid dovevano far pervenire all’ufficio elettorale presso il comune di residenza, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione: una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Ats, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

In realtà ci sono comuni, come quello di Como, che hanno predisposto dei “seggi Covid”. Si tratta di seggi “virtuali”. Ovvero l’elettore in isolamento causa positività al virus deve chiamare l’ufficio elettorale (allo 031 252241 per il Comune di Como), certificare la propria positività attraverso un tampone e il certificato del medico designato dell’Ats. In questo modo personale formato e protetto si recherà e domicilio a far votare i positivi.

Mascherine consigliate, non obbligatorie

Non sono obbligatorie le mascherine, per chi si reca al seggio a votare. Il Viminale, però, in una nota ha «fortemente raccomandato» agli elettori di presentarsi alle urne munito di apposita mascherina anti Covid.

Accompagnamento nella cabina elettorale

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Documenti da presentare

Oltre la tessera elettorale si deve avere con sé una carta d’identità o un passaporto. Sono ammessi anche: la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità: da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità; da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento; dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

Come si vota

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

- tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

- tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

- esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

Le preferenze

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale.

Nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.

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