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Martedì 21 Aprile 2009
Trevitex, l’ultima sentenza
Centro commerciale, addio
Il Consiglio di Stato nega l’accorpamento delle superfici commerciali
Esselunga può soltanto sperare in un nuovo accordo di programma
Il Consiglio di Stato ha di fatto confermato le ragioni di quanti fin dall’inizio si erano opposti all’unificazione delle superfici (il dirigente comunale al commercio Arturo Di Giulio in primis, poi trasferito al Patrimonio, ma anche Villa Saporiti, il Comune di Grandate e la Coop), sostenendo che, stante l’attuale normativa, non era compatibile con la realizzazione di uno spazio commerciale superiore a 4500 metri quadrati. La pratica Trevitex va insomma definitivamente in soffitta, incassando un no che, allegato a quello espresso a febbraio dal Comune (che si era opposto alla riconvocazione della conferenza dei servizi), relega il mastodonte di piazza Camerlata al ruolo di palazzo fantasma. In un’atmosfera surreale, pochissimi clienti si aggirano in un supermercato deserto, obbligati a passare dalle casse due volte (una per ciascuno dei due spazi espositivi di vendita) con l’unico vantaggio di trovare agevolmente posteggio nell’autosilo - anch’esso semideserto - situato ai piani inferiori. La chiusura del multisala Europlex, campato pochi mesi, aggrava in modo pesante la situazione urbanistica di un quartiere che negli ultimi anni ha subito una colossale cementificazione. Respingendo il ricorso di Esselunga contro la decisione della conferenza dei servizi che il 2 aprile 2007 si era espressa in modo contrario al rilascio dell’autorizzazione per un centro commerciale sull’area ex Trevitex, il Tar aveva confermato la non ammissibilità della richiesta a causa della mancanza di conformità urbanistica. A Camerlata non poteva essere autorizzato un centro commerciale. «Non essendo il Piano integrato di recupero riconducibile ad un accordo di programma negoziato - si legge nel testo di quella sentenza - era necessaria la conformità urbanistica dell’area per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e quindi l’autorizzazione poteva essere rilasciata solo dopo l’approvazione definitiva del Pir. Tale conclusione è sufficiente per ritenere legittima la decisione della conferenza dei servizi ».
Inoltre, il ricorso di Esselunga si basava anche su un’altra motivazione, e cioè che non fosse Arturo Di Giulio - alla cui "lettura" degli atti si doveva il parere contrario del Comune - il dirigente competente a pronunciarsi nella conferenza dei servizi, ma che tale competenza spettasse all’allora dirigente del settore Pianificazione del Territorio, Arturo Salinitro. Anche in questo caso, però, il Tar aveva spiegato che «il procedimento, seppure implichi aspetti di valutazione urbanistica, è finalizzato ad ottenere una autorizzazione commerciale».
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