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Domenica 04 Dicembre 2011
Manovra/ Bozza: Stato potrà garantire banche su passività e bond
Manovra/ Bozza: Stato potrà garantire banche su passività e bond Su richiesta banche, e dopo vaglio della Banca d'Italia
Roma, 4 dic. (TMNews) - La garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sulle loro obbligazioni per gli istituti di credito che ne faranno richiesta previo vaglio della Banca d'Italia. Tale garanzia avrà validità per un periodo compreso tra 3 mesi e cinque anni per le passività e a sette anni per le obbligazioni bancarie di nuova emissione. Questa - secondo la bozza della manovra sul tavolo del Consiglio dei ministri - una delle principali novità messe in campo dal governo allo scopo di fronteggiare eventuali difficoltà delle banche tricolori."Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria - si legge nella bozza - il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia".La concessione della garanzia, si legge ancora nella bozza, "è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte". Tale garanzia è "incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta"."L'ammontare delle garanzie concesse - si legge nella bozza - ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche".
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