Carugo, delitto Molteni
Le motivazioni dell’ergastolo
al commercialista Brivio

La sentenza della Corte d’Assiste per l’omicidio dell’ottobre del 2015

La corte d’Assise di Como ha depositato in questi giorni le motivazioni che, lo scorso 20 aprile, condussero ai due ergastoli epilogo del processo per l’omicidio dell’architetto Alfio Vittorio Molteni, morto a Carugo il 14 ottobre 2015.

Si tratta di un voluminoso dossier di circa 350 pagine: due i passaggi chiave a spiegare le ragioni degli ergastoli, quello inflitto - con l’aggravio di tre ulteriori mesi di isolamento diurno - al commercialista di Inverigo Alberto Brivio, il mandante, e quello “semplice” - senza appendici ulteriori - inflitto a Vincenzo Scovazzo, 57 anni, siciliano trapiantato a Seveso, ritenuto l’esecutore materiale dell’agguato.

Il primo passaggio riguarda le modalità dell’omicidio, sul quale per molto tempo si è allungata l’ombra della “preterintenzionalità”: «I feritori avevano aspettato che il Molteni uscisse dalla sua abitazione e, secondo l’incarico conferito (...) dovevano sparargli a una gamba. Prima di ricevere il colpo mortale, Molteni aveva visto i suoi assassini, ai quali aveva implorato di fermarsi (“Basta… basta!”). Il colpo mortale (…) era stato esploso da distanza ravvicinata, verosimilmente lo sparatore si collocava ai piedi della vittima; il proiettile aveva raggiunto la vittima alla coscia, ma in una sede molto vicina al bacino, mentre era a terra girata su un fianco, in posizione di protezione. Questo significa che lo sparatore (ossia Scovazzo), dopo aver mancato il bersaglio con il primo colpo, ne sparava un secondo, indirizzando lo sparo verso una zona assolutamente vitale della sua vittima, in quel momento indifesa a terra. Omicidio volontario, dunque…».

Ma ce n’è anche per Brivio e del suo comportamento processuale. «Tale comportamento processuale esprime da un lato la mancata presa di coscienza della gravità di quanto commesso, dall’altro la completa assenza di una rivisitazione critica delle proprie condotte e di una qualche forma di resipiscenza. E infatti, oltre al comportamento processuale, del tutto esecrabile è anche il comportamento extraprocessuale assunto dall’imputato dopo i fatti in contestazione, poiché egli - nonostante la gravità di quanto accaduto - seguitava imperturbabile nelle sue condotte: la frequentazione con la sua amante (Daniela Rho, ndr), la gestione per la di lei famiglia di pratiche con connotati potenzialmente penalmente rilevanti (come il riciclaggio)». L’epilogo? «Ergastolo. Senza alcun margine di discrezionalità».

I dettagli su La Provincia di lunedì 23 luglio

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