Cronaca / Como città
Giovedì 31 Dicembre 2020
Fino a lunedì “zona rossa”
Ecco tutte le regole
Resta valida la deroga della visita a parenti e amici, ok all’attività sportiva fuori dai confini del proprio Comune
L’Italia è fino a lunedì “zona rossa”, con le solite regole che ormai dovremmo conoscere quasi a memoria ma anche con un paio di novità.
Una riguarda il popolo variegato dei runners e dei ciclisti amatoriali, e di tutti gli amanti dello sport all’aria aperta: nella sezione dedicata alle faq - acronimo di “frequently asked questions”, cioè domande poste di frequente - il Governo ha chiarito che chi corre o pedala può lasciare, anche in zona rossa, i confini del Comune di residenza: «Nella zona rossa è possibile svolgere attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento, per esempio la corsa o la bicicletta, entrare in un altro Comune purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».
Ecco, di seguito, un elenco dei principali quesiti e delle rispettive risposte.
1Da quando scattano e quanto durano le restrizioni della cosiddetta zona rossa?
La zona rossa è in vigore da oggi fino a domenica 3 gennaio compresa. Poi di nuovo nei giorni 5 e 6 gennaio.
2 Posso lasciare il territorio del mio Comune?
È vietato, al netto di alcune specifiche deroghe, lasciare il territorio del proprio Comune di residenza o uscire di casa se non per comprovate ragioni di lavoro, necessità o urgenza.
3 In caso di spostamenti devo avere con me l’autocertificazione?
Il modulo va sempre portato con sé. In caso di un controllo può anche essere compilato in loco.
4 Devo specificare il nominativo delle persone cui eventualmente mi stia recando per una visita?
No. Occorre specificare l’indirizzo di partenza e quello di approdo, senza nominativi.
5 Quali negozi chiuderanno? E quali resteranno aperti?
Chiuderanno tutti i negozi che vendono beni ritenuti non di prima necessità ma l’elenco di quelli che restano aperti è molto lungo. Potranno senz’altro lavorare (attenzione: al netto di riposi infrasettimanali e chiusure festive) rivendite di prodotti alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Con esse potranno restare aperti anche: negozi di computer ed elettronica di consumo;distributori di benzina e rivendite di carburante; negozi di ferramenta, vernici, piastrelle; articoli igienico-sanitari; attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; librerie; cartoleria e forniture per ufficio; calzature per bambini e neonati; biancheria personale; negozi di articoli sportivi, biciclette e di articoli per il tempo libero,; concessionarie di autoveicoli e motocicli; giochi e giocattoli; cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati, negozi di ottica e fotografia, negozi di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; articoli funerari e cimiteriali; qualsiasi attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; lavanderie e tintorie; barbieri e parrucchieri.
6 E i ristoranti?
Ristoranti, bar e pasticcerie saranno chiusi come nel precedente lockdown. E come nel precedente lockdown sarà possibile il servizio d’asporto fino alle ore 22.
7 È possibile fare visita ad amici o a parenti?
Fermo restando il coprifuoco (tutti a casa entro le 22), la visita a parenti e amici - anche in un Comune diverso da quello di residenza - è consentita con le medesime regole dei giorni di Natale. E cioè: oggi , 31 dicembre, «lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 22». Domani, 1 gennaio, lo sarà a partire dalle ore 7. Ci si sposta nel numero massimo di due, a meno che una coppia di genitori porti con sé figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi.
8 Posso fare visita alla fidanzata o al fidanzato?
È consentito con i medesimi limiti imposti per la visita a parenti, familiari e amici.
9 Le coppie separate possono ricongiungersi per fare visita ai figli?
Valgono le stesse regole delle precedenti domande, fermo restando il divieto di varcare i confini della propria Regione di residenza.
10 Posso tornare a casa nei giorni “rossi”?
Sì, il rientro a casa è sempre consentito entro i limiti degli orari di coprifuoco.
11 Posso raggiungere parenti, amici o familiari fuori Regione?
No, nei giorni rossi è vietata l’uscita dalla Regione di residenza.
12 Posso raggiungere una “seconda casa”?
È sempre consentito raggiungere una seconda casa soltanto se essa si trova all’interno della Regione di residenza.
13 Si possono organizzare feste di Capodanno?
Le feste sono vietate anche all’interno di spazi privati.
14 Posso sparare i “botti” di Capodanno?
Non c’è nessuna norma che lo vieti a livello nazionale, fermo restando l’obbligo di non abbandonare il proprio domicilio dopo le 22. In alcuni Comuni - capoluogo e non - ci sono ordinanze specifiche che vietano gli artifici pirotecnici. Como è tra questi.
15 Durante i “giorni rossi” è possibile praticare attività sportiva?
L’attività sportiva è consentita anche uscendo dai confini del Comune di residenza «purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».
16 Posso andare a messa?
È consentito andare a messa e frequentare luoghi di culto nel rispetto delle norme anticontagio (distanziamento e utilizzo della mascherina), entro i confini del territorio del Comune di residenza e non oltre gli orari del coprifuoco.
17 Le multe a quanto ammontano?
Le sanzioni non cambiano rispetto ai decreti precedenti e prevedono multe da un minimo di 400 euro fino a un massimo di mille euro per chi viola i divieti. Vengono ridotte se pagate entro cinque giorni. In caso di false dichiarazioni scatta invece anche il procedimento penale.
18 In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto far pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19 Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Come nella risposta alla domanda precedente, anche in questo caso il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante, può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
20 È consentito lo svolgimento di attività di volontariato?
Sì, «sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’ associazione di volontariato», oltre che quelle «in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio».
21 Posso portare fuori il cane?
Portate il cane fuori casa per brevi passeggiate è consentito, senza ovviamente abbandonare il territorio del proprio Comune. L’espletamento delle necessità fisiologiche del cane rientra nelle ragioni “di necessità”
22 Posso portare fuori il cane in orario di coprifuoco?
In teoria è vietato, ma il buonsenso suggerisce che si possa restando a una distanza minima da casa e per il tempo strettamente necessario. Il consiglio è quello di portare sempre con sé documenti e autocertificazione.
23 Si possono portare cani, gatti e altri animali domestici a effettuare una visita veterinaria anche fuori dal territorio del Comune di residenza?
Sì, è consentito. Vale sempre l’obbligo di avere con sé l’autocertificazione con l’indicazioni delle ragioni che motivano l’uscita.
24 È possibile lasciare il territorio del proprio Comune di residenza per fare la spesa in un supermercato o per approvvigionarsi in un negozio che rientra nel novero di quelli aperti?
La regola vieta di lasciare il territorio del proprio Comune se non per ragioni di lavoro, urgenza, necessità. Tra le ragioni di necessità rientrano anche spesa e acquisti. Tuttavia la ratio del provvedimento è quella di limitare al massimo gli spostamenti. In altre parole si può lasciare il territorio del proprio Comune se all’interno di esso non vi sia l’attività commerciale di cui si ha bisogno.
25 Posso andare dal parrucchiere di fiducia?
Al netto di probabili chiusure festive (difficile, per esempio, trovare un parrucchiere aperto il primo gennaio), il parrucchiere di fiducia si può raggiungere soltanto se si trova entro i confini del Comune di residenza. Diversamente bisognerà dimostrare che nel proprio Comune non ci sono altri parrucchieri.
26 È consentito recarsi in Svizzera?
È ovviamente consentito lo spostamento dei lavoratori frontalieri. Al di fuori di questa categoria, non esistono - per le autorità svizzere - restrizioni in entrata. Valgono pertanto le sole restrizioni italiane, in base alle quali varcare il confine di Stato, se non si è frontalieri, è vietato.
S. Fer.
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