Cronaca / Como città
Mercoledì 21 Ottobre 2020
Scuole a distanza,
sport e centri commerciali
La nuova ordinanza
di Regione e Sindaci
Ecco il testo diffuso dalla giunta
Entrerà in vigore giovedì 22 ottobre, con efficacia fino a venerdì 13 novembre, una ulteriore ordinanza della Regione, che segue quella approvata nel primo pomeriggio e relativa al coprifuoco dalle 23 alle 5 di cui si parla in altra parte.
L’ordinanza dispone ulteriori misure restrittive e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo, Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como, Mario Landriscina; di Cremona, Gianluca Galimberti; di Lodi, Sara Casanova; di Lecco, Mauro Gattinoni; di Mantova, Mattia Palazzi; di Milano, Giuseppe Sala; di Monza, Dario Allevi; di Pavia, Fabrizio Fracassi; di Varese, Davide Galimberti; di Sondrio, Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde, Vittorio Poma.
L’Ordinanza in sintesi dispone: – limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana; – misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio; – divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.
E ancora – per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio; – le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza.
Ecco i dettagli:
CENTRI COMMERCIALI. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.
NEGOZI E BAR. Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio. 1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
SCUOLE. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.
Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI 1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.
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