Travolto e ucciso nel sottopasso: «Niente prove contro l’imputato»

La sentenza L’omicidio stradale di Gaetano Banfi, le motivazioni del giudice. «Vero, il sospettato fu poco razionale, ma certi eventi causano turbamento»

«Non è possibile escludere ipotesi alternative» a quella sostenuta dalla pubblica accusa, e questo nonostante «il comportamento non del tutto razionale e coerente» dell’imputato che, tuttavia, si trovava di fronte ad una situazione che poteva «causare turbamento emotivo». Con queste parole il giudice Valeria Costi ha motivato l’assoluzione dell’automobilista sospettato di avere investito e ucciso Gaetano Banfi (22 anni di Rebbio) all’alba del 20 ottobre 2019 in via Clemente XIII, la bretellina che dalla via Paoli conduce verso l’inceneritore infilandosi in un sottopassaggio stretto e buio.

Le motivazioni del giudice

Nei guai era finito l’uomo che aveva chiamato i soccorsi, Stefano Piccolo, 36 anni di Cassina Rizzardi, che si era contraddetto dichiarando prima un unico passaggio mentre tornava dal lavoro in Svizzera, per poi correggersi dicendo che dal punto dell’incidente era passato tre volte e che la serata l’aveva trascorsa in un pub. «Le contraddizioni sono state il principale elemento per l’accusa – ha scritto il giudice – Utili però a trarre unicamente elementi di sospetto» fondati proprio sul «comportamento non razionale e coerente» dell’imputato, elementi che però non «sono prove tali da condurre ad una condanna. Anche perché – aggiunge il giudice – in situazioni che possono causare turbamento emotivo, non sempre ci si può attendere dall’uomo medio comportamenti razionali e coerenti».

Ma c’è un altro elemento che il magistrato ha sottolineato, ovvero la «lacuna iniziale» del mancato sequestro non solo dell’auto del Piccolo, ma anche delle altre cinque che passarono nel punto dell’incidente in un orario compatibile con l’investimento, tra le 5.16 e le 5.34 del mattino del 20 ottobre 2019. Auto che avrebbero dovuto essere analizzate nonostante, come aveva fatto notare il consulente del pm, avessero percorso comunque molti chilometri dopo l’eventuale investimento e in una giornata che era anche di pioggia.

Una serie di fattori che, in conclusione, «non hanno reso possibile l’esclusione di ipotesi alternative» a quella formulata dall’accusa. Per il giudice del Tribunale di Como, insomma, non era stata raggiunta la prova della colpevolezza e per questo motivo, perché il fatto non sussiste, l’imputato era stato assolto. Non solo dal primo capo di imputazione, quello relativo all’investimento mortale di Gaetano Banfi, ma anche dalle accuse di simulazione di reato (perché il fatto non costituisce reato) e di omissione di soccorso.

Così il difensore

La difesa, con l’avvocato Andrea La Russa, aveva duramente battagliato in aula chiedendo di scagionare il proprio assistito e aveva prodotto anche una relazione tecnica di un consulente che dichiarava l’impossibilità per un’auto come quella dell’imputato (una Ford Eco Sport) di avere segni dopo l’investimento. Secondo il consulente della difesa il giovane era stato colpito da una vettura più altra come un Suv.

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