«Il treno si ferma prima? Niente bonus». Ma il Garante a Trenord: «Va concesso»

Il provvedimento L’Autorità dei Trasporti: «Violate le regole di tutela dei passeggeri» Un abbonato segnala la “dimenticanza”. La giustificazione: «Tanto c’è la corsa successiva»

Se il treno sul quale contiamo di raggiungere Milano si ferma all’improvviso alcune stazioni prima, per non ripartire più, secondo Trenord non abbiamo diritto ad alcun risarcimento. Perché tanto siamo «tutelati perché possiamo usufruire della corsa successiva». Una giustificazione talmente irricevibile che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un nuovo procedimento sanzionatorio a carico della società monopolista del traffico ferroviario dei pendolari lombardi. Imponendo di cambiare i criteri di calcolo sugli indennizzi per ritardi, includendo nel conto anche i treni parzialmente soppressi.

La delibera dell’Autorità è del giorni scorsi. E si inserisce in un altro provvedimento sanzionatorio aperto a carico di Trenord. Tutto nasce dal ricorso presentato da un pendolare, un abbonato con tessera Io Viaggio in Lombardia, che si è visto negare l’indennizzo anche se il treno da lui utilizzato quotidianamente aveva registrato ritardi superiori ai 15 minuti in oltre il 10% delle corse. Trenord aveva risposto che no, per lui niente indennizzo perché per i titolari di abbonamenti che consentono di viaggiare su tutta la tratta lombarda lo sconto per disservizio spetta solo in proporzione. In realtà l’Autorità ha bocciato questa interpretazione di Trenord, sottolineando come se un abbonato usa regolarmente una linea particolare va risarcito in caso di disservizio di quella linea.

Nel corso del procedimento, l’Autorità ha chiesto l’audizione sia dell’abbonato che di Trenord. E, in particolare, durante una di queste edizioni il pendolare ha svelato come i treni parzialmente soppressi, cioè o quelli che non arrivano al capolinea o quelli che non partono dalla stazione prevista, non sono computati nel calcolo della percentuale dei treni che mensilmente subiscono un ritardo superiore ai 15 minuti.

In effetti la stessa società, di proprietà di Regione Lombardia (che proprio nei giorni scorsi aveva sventolato come un evento epocale il primo mese senza indennizzi), ha ammesso di aver sempre e soltanto calcolato la soppressione totale del servizio, mentre le corse parzialmente soppresse vengono prese in considerazione solo se all’arrivo della stazione dell’inatteso stop hanno almeno 15 minuti di ritardo. Giustificazione: «Quando il treno viene soppresso parzialmente il passeggero è comunque tutelato perché può usufruire del treno successivo».

Il Garante per i Trasporti parla di «violazione» e di «inottemperanza» da parte di Trenord delle regole a tutela dei passeggeri. Anche perché «in molteplici occasioni l’utilizzo del treno successivo sulla stessa linea non è stato idoneo a neutralizzare il danno derivante al passeggero dalla soppressione parziale del servizio».

Ed è così emerso che in alcuni casi quel calcolo avrebbe portato al riconoscimento dell’indennizzo per disservizi, che invece Trenord non aveva previsto.

I Comitati pendolari ora chiedono chiarezza: «Grazie all’inchiesta svolta dal Garante ora dovranno essere rifatti i conti e, visto che il diritto al risarcimento dura un anno, dovranno essere necessariamente corrette tutte le tabelle sul riconoscimento degli indennizzi dei mesi passati».

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