«Asili, la chiusura è un danno a bimbi e famiglie»

I giudici Il richiamo del Tar contro il Comune di Como. La sentenza che ha annullato la chiusura del Magnolia costituisce un precedente pure per Monte Olimpino

Subito dopo la decisione del Tar che ha riaperto l’asilo Magnolia, il sindaco si è detto certo: grazie al lavoro degli avvocati delle famiglie dei bimbi del nido ora il Comune potrà procedere comunque alla sua chiusura, “aggiustando” quei passaggi che hanno spinto i giudici ad annullare dal delibera di giunta. Ma è davvero così? In realtà la questione è un filo più complessa, per l’amministrazione.

Innanzitutto perché la sentenza del Tar costituisce un precedente anche per l’asilo Coccinella di Monte Olimpino, la cui chiusura sarebbe prevista per il 2025. E dunque partiamo da qui. I giudici hanno infatti sentenziato l’annullamento del «provvedimento impugnato» ovvero della delibera di giunta n. 66 del 7 marzo 2024 «nella parte in cui non ha previsto per l’anno educativo 2024/2025 le sezioni dell’asilo nido “Magnolia” e dall’anno successivo anche dell’ulteriore asilo nido “Coccinella” di via Bellinzona 76 nel quartiere di “Monte Olimpino”». Che la sentenza automaticamente riguardi anche il Coccinella non è questione così chiara, ma di certo la via è segnata anche su questa chiusura. Concentriamoci quindi sugli altri aspetti della decisione del Tar.

Il danno

Il sindaco Rapinese ha spiegato che correggerà l’illegittimità riscontrata dai giudici amministrativi, ovvero di aver deliberato le chiusura in giunta senza passare dal consiglio comunale. Detta così sembra presto fatto, ma lo è?

In realtà leggendo la sentenza la strada è più complicata del previsto. Innanzitutto per la parte che riguarda la «manifesta infondatezza» dell’eccezione con il quale il Comune aveva cercato di escludere i genitori dei bimbi iscritti al nido sostenendo che vi fosse una «carenza di interesse». Su questo passaggio i giudici sono stati molto netti, non soltanto dicendo che i genitori sono interessati eccome, ma anche sottolineando come la «delibera» di giunta «sebbene garantisca il rispetto del livello essenziale delle prestazioni di copertura dei servizi educativi per l’infanzia fissato, per ogni singolo comune, nella misura del 33%, tuttavia arreca un danno quanto meno in termini di maggior sacrificio e aggravio organizzativo delle famiglie per il raggiungimento del servizio». E dunque non bastano i semplici criteri di legge, per far passare un provvedimento traumatico per i cittadini.

Le questioni in sospeso

Ma, di più, è vero che la sentenza dichiara illegittima la delibera per una questione procedurale, ma solo perché i giudici hanno «scrutinato» soltanto uno dei motivi del ricorso in quanto «assorbente rispetto alle residue censure». Il che significa: non è affatto detto che le altre rimostranze presentate dall’avvocato Giovanni Murgia per conto dei genitori dei bimbi del Magnolia non fossero legittime, semplicemente non sono state considerate perché è bastata quella sulla competenza della decisione.

Anche perché in sede di sospensiva fu il Consiglio di Stato a sottolineare altri possibili vizi, come ad esempio quello concernente «la qualità del servizio (...) laddove con la delibera i posti disponibili negli altri asili nido vengono aumentati sino al massimo ed anche oltre il limite massimo, usufruendo della possibilità di deroga».

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