Non gli consegnarono copia del contratto: ora la banca dovrà ridargli 217mila euro

La sentenza Il cliente aveva acquistato un derivato “venduto” come fosse un’assicurazione. Secondo il tribunale, Bnl non provvide a consegnare tutta la documentazione finanziaria

Il contratto è da dichiarare nullo, in quando non fu consegnata la copia dello stesso al cliente della banca. È quindi diritto dell’attore di «ottenere la ripetizione di tutte le somme pagate» per un importo complessivo di 217.580 euro oltre agli interessi e alle spese sostenute per il giudizio. Cliente dunque che dovrà essere risarcito per quella che avrebbe dovuto essere una assicurazione e che invece – avevano denunciato i legali delle vittime – si era rivelato essere uno strumento finanziario derivato.

Un contratto nullo

È questa la decisione presa dal Tribunale Ordinario di Como con la Seconda sezione civile, giudice Arianna Toppan. A portare la vicenda di fronte al Tribunale erano stati i legali Marco Dalla Zanna e Franco Fabiani per conto della Società Agricola Arte e Giardini loro cliente. Con una causa promossa nell’ottobre del 2021, contro la banca Bnl in cui la società aveva aperto il mutuo, la piccola impresa agricola lamentava davanti al giudice l’essere stata convinta a stipulare un rischioso strumento finanziario derivato “venduto” - secondo quanto sostenuto dai legali – come una assicurazione per coprirsi in caso di aumento dei tassi di interesse sul mutuo stipulato. Una operazione che tuttavia aveva portato ad addebiti per oltre 217mila euro. Da qui era nata la causa, in quanto i legali della società sostenevano la nullità del contratto anche per la non integrale consegna all’investitore dei documenti finanziari e contrattuali violando dunque i termini e i doveri previsti per l’istituto di credito.

Gli avvocati avevano anche chiesto al giudice di «verificare se l’operazione proposta rientrasse nel perimetro degli strumenti finanziari adeguati ed appropriati rispetto al profilo finanziario della società attrice» in base ovviamente ai «suoi profili di investimento». Ed alla fine, come detto, il giudice ha dato ragione ai clienti della banca disponendo la restituzione delle somme per oltre 217 mila euro. Infatti, tra le varie contestazioni, il giudice ha ritenuto che la banca non avesse consegnato al cliente il contratto quadro, ovverosia che non avesse esplicitato alla Società Agricola Arte e Giardini quali fossero le regole del gioco prima di dare esecuzione allo strumento finanziario derivato, violando così quanto prescritto dalla normativa di settore.

Somme da restituire

Per il Tribunale di Como, insomma, «non è stata provata in alcun modo in giudizio, da parte della banca sulla quale gravava il relativo onere probatorio, l’avvenuta consegna della copia» del contratto «al momento della sottoscrizione» che pertanto deve «essere dichiarato nullo» con il diritto alla restituzione delle somme pagate negli anni.

La banca, che si era costituita in udienza, aveva ribattuto alle accuse sostenendo di aver fornito al cliente «tutte le informazioni necessarie in relazione all’operazione controversa», comprese quelle relative ai costi e alle commissioni. Inoltre, aveva fatto notare l’istituto di credito, «tutta la documentazione era stata sottoscritta». Ma tutto questo non è bastato per evitare la condanna.

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