Ticinese contro la multa in Ztl. Undici anni di cause per 191 euro

La storia Arriva fino in Cassazione perché vuole contestare la contravvenzione, ma davanti a un giudice svizzero

L’idea di farsi giudicare dalla magistratura italiana proprio non l’ha digerita, l’automobilista svizzera che da undici anni ha aperto una battaglia legale infinita. Al punto da arrivare nientemeno che in Cassazione, per opporsi a una multa da 191,27 euro. Battaglia peraltro persa, visto che i giudici della suprema corte hanno sancito che per opporsi a una multa ricevuta in Italia un cittadino svizzero deve per forza rivolgersi alla giustizia italiana.

Storia quantomeno curiosa, per non dire paradossale, quella alla base di una recente sentenza delle Sezioni civili unite della Cassazione, che affonda le sue radici nell’infrazione in cui è incappata il 13 dicembre 2012 a Como, quando è entrata senza permesso nella zona a traffico limitato.

Undici mesi più tardi la donna ha ricevuto a casa, a Lugano, la richiesta di pagamento inviata dalla Nivi Credit Srl, all’epoca procuratrice speciale del Comune per la riscossione dei crediti da infrazioni stradali. Da quel momento la donna ha dichiarato guerra alla giustizia italiana da un lato impugnando la multa presso il Tribunale di Lugano, dall’altro limitandosi a contestare ai giudici di pace di Como l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Spieghiamo.

Secondo la donna, e secondo il suo legale, in quanto cittadina svizzera lei avrebbe dovuto essere giudicata esclusivamente dalla magistratura elvetica. Il tutto sulla base della Convenzione di Lugano del 2007, siglata tra la Confederazione e l’Unione Europea. In base a quella convenzione, voluta per «potenziare nel territorio delle parti contraenti la tutela delle persone ivi residenti», veniva ampliata la competenza giurisdizionale del Paese di nazionalità delle persone coinvolte su una serie di controversie. Ad eccezione (tra l’altro) delle questioni inerenti «la materia fiscale, doganale e amministrativa».

Tradotto: la donna riteneva che siccome a contestarle il pagamento della multa era una società privata italiana, lei potesse opporsi alla richiesta di fronte alla giustizia del proprio Paese. In realtà sia il giudice di pace prima che il Tribunale di Como poi hanno respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nel frattempo la stessa aveva presentato un’istanza di rigetto dell’ingiunzione di pagamento anche alla giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, che però si era limitata a prendere atto della mancata presentazione al contraddittorio della Nivi Credit e quindi stralciato la causa.

La Cassazione, alla fine, ha sancito che non vi sono dubbi sul fatto che se vuoi opporti a una multa presa in Italia devi fare opposizione in Italia e non puoi farlo nel Paese dove hai la nazionalità.

«Deve senz’altro giungersi ad affermare la giurisdizione del giudice italiano - scrive la Cassazione - esclusa la riconducibilità della controversia all’ambito rientrante nella Convenzione di Lugano, non potendosi dubitare che le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, nulla rilevando, per le ragioni or ora dette, che la pubblica autorità abbia agito a mezzo di un proprio rappresentante (la società incaricata del recupero credito ndr) dinanzi al giudice civile».

Quindi l’automobilista dovrà pagare? Macché, ora se vuole può fare ricorso contro la multa. Presa, ormai, 14 anni fa.

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