Svizzera e accordo fiscale: svolta attesa da decenni ma la parola d’ordine
rimane la “reciprocità”

I contenuti Firmato nel 1974 e finalmente aggiornato nel luglio del 2023 prevede la doppia imposizione per i frontalieri. Ma soltanto per i nuovi

La parola chiave è “reciprocità”. Ci tiene a metterlo in chiaro la Svizzera, raccontando nelle varie sedi istituzionali i cardini del nuovo accordo fiscale per i frontalieri. Una svolta che era parsa vicinissima, poi sfuggire, infine diventare realtà grazie anche al lavoro importante tra istituzioni nell’ambito della Regio Insubrica.

Unendo le forze si è riusciti a dare una scossa a quello che sembrava uno stallo infinito e di impossibile soluzione.

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Il significato

Reciprocità significa nuove regole per i frontalieri, ma anche un clima più disteso, che può portare anche ad altre intese, come è avvenuto.

Ma restiamo nel solco dell’accordo. Quello vecchio risaliva addirittura al 1974, ovvero un’era “geologica” fa.

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In quel caso, si prevedeva che i frontalieri dei “comuni di confine” con rientro giornaliero avrebbero pagato le tasse sul reddito da lavoro solo in Svizzera, ricorda il sindacato Ocst a questo proposito. Non c’era una definizione specifica di “Comune di confine”. A redigere l’elenco saranno i Cantoni. Persino per il rientro giornaliero, non era sancito nettamente.

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 (dunque ancora in un periodo di piena pandemia per il Covid) l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che sostituisce il precedente. Ma non era ancora finita. Tra il 2021 e il 2023 i Parlamenti dei due Stati hanno quindi adempiuto ai passaggi necessari per la traduzione del testo in Legge dello Stato.

L’applicazione

Che cosa comporta in termini di date e applicazioni? Che il 1° luglio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge italiana di ratifica n. 83/2023, si completano i passaggi. Il 18 luglio 2023 gli Stati di Italia e Svizzera hanno quindi proclamato ufficialmente l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Con il 2024, anche se ovviamente l’anno in cui si vedono i frutti è quello successivo, con le dichiarazioni dei redditi.

Questa novità – che sostanzialemente prevede la doppia imposizione – riguarda solo i nuovi frontalieri.

Era urgente arrivare a un nuovo accordo con i frontalieri che solo negli ultimi vent’anni erano cresciuti da 36mila a oltre 90mila.

In questo clima, ecco altre evoluzioni positive. Ad esempio, Italia e Svizzera hanno siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 per disciplinare il trattamento del cosiddetto telelavoro.

Il Protocollo che fissa integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre firmata dal ministro Giancarlo Giorgetti e dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, indica la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. Anche se il testo dell’accordo doveva essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, si applica già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio. Allo stesso tempo, si firma un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 introducendo in modo retroattivo la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro.

Lista nera

Ma un altro elemento importante dei mesi scorsi, riconducibile sempre a questo tipo di rapporti venutisi a instaurare, è che la Svizzera è fuori definitivamente dalla black list. Questo grazie a un decreto firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’effetto pratico con decorrenza dall’anno d’imposta 2024 è il venir meno dell’onere a carico del contribuente di dimostrare che il proprio trasferimento non ha caratteristiche tali da indurre il Fisco a dichiararlo fittizio. In questo modo si combatte l’emigrazione all’estero per mere finalità tributarie di residenti in Italia. Inoltre, così non raddoppiano le sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale.

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