CRV - Seconda commissione – Riassunzione Piano Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante 4

(Arv) Venezia 07 ott. 2021  - La Seconda commissione consiliare permanente ha espresso a maggioranza parere favorevole alla Giunta regionale in merito alla PAGR n. 88 “Riassunzione della deliberazione CR n. 79 del 9 luglio 2020, 'Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol - Variante n. 4, controdeduzioni alle osservazioni prodotte’”, con le modifiche proposte al testo originario.

Nella seduta del 9 settembre us, la commissione aveva infatti dato mandato agli uffici di effettuare approfondimenti tecnico- legislativi in merito alla sussistenza di variante semplificata, da cui è seguita una proposta di modifica che è stata esaminata oggi dai commissari.

La riassunzione della CR 79/2020 permette di completare l’iter amministrativo relativo al Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante n. 4, che comprende il territorio dei Comuni di Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, rispondendo così alle esigenze, ancora attuali, espresse dal Comelico. Il Piano detta gli indirizzi generali a cui i Comuni dovranno adeguarsi con i rispettivi strumenti urbanistici.

È iniziato l’esame dell’articolato della Proposta di legge n. 97, di iniziativa consiliare, “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

Il Pdl, nel rispetto delle norme nazionali, delle indicazioni dell’Europa e delle diverse competenze esistenti nei settori ambiente, energia e agricoltura, ha l’obiettivo di favorire l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee, conciliando la promozione delle fonti rinnovabili con la tutela del suolo e del paesaggio.

La Regione Veneto, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni, e del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua determinate, limitate e circoscritte porzioni di territorio regionale quali aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Vengono individuati i criteri di non idoneità delle aree in base ai beni costituzionalmente tutelati: patrimonio storico- architettonico, ambiente e aree agricole che meritano tutela.

 

 

 

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